LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 28-03-2000
REGIONE LOMBARDIA

VARIAZIONI AL BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 ED AL BILANCIO PLURIENNALE 2000/2002 CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI — I° PROVVEDIMENTO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 13
del 31 marzo 2000
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4  

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Disposizioni non finanziarie)
1. Al fine di ridurre l’onere del debito pubblico, la Giunta Regionale 
è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all’estinzione 
anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui stipulati con 
oneri a carico del bilancio regionale.
2. In caso di ricorso all’estinzione anticipata, la Giunta Regionale è 
autorizzata, nel rispetto delle norme vigenti, a contrarre nuovi mutui 
per un importo pari al debito residuo, maggiorato degli oneri per 
l’estinzione, e a un tasso variabile o fisso annuo iniziale le cui 
rate complessive non siano superiori alle rate dei mutui da 
estinguere.
3. Per le operazioni di cui al comma 2 è autorizzato il pagamento 
della penale contrattualmente prevista per l’estinzione anticipata. E’ 
consentito, altresì, l’allungamento o la ridefinizione del periodo di 
ammortamento per le operazioni di cui è accertata la convenienza 
economica.
4. L’onere derivante dall’ammortamento dei mutui di cui al comma 2 è 
garantito alla Regione mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione 
della stessa, per tutta la durata dell’ammortamento, delle somme 
occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
5. La Giunta è autorizzata, nel caso in cui gli oneri complessivi 
risultino inferiori rispetto a quelli da sostenersi con la contrazione 
dei mutui, ad emettere uno o più prestiti obbligazionari o ad 
utilizzare altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati 
finanziari, informandone la competente commissione consiliare.
6. Le operazioni di finanziamento di cui ai commi 2 e 5 possono essere 
effettuate sul mercato interno e sull’estero.
7. La Giunta è autorizzata, altresì, ad utilizzare gli strumenti di 
cui al comma 5 anche al di fuori della rinegoziazione dei mutui.
8. La Regione, al fine di cogliere eventuali opportunità finanziarie 
future più favorevoli, inserisce in tutte le operazioni finanziarie le 
clausole della estinzione e della rinegoziazione anticipata delle 
stesse.
9. La Giunta Regionale, per l’attuazione degli interventi previsti 
dalla presente legge è autorizzata ad adottare tutti gli atti 
opportuni ivi compresi quelli di variazione al bilancio regionale, ove 
necessari.
10. Alla legge regionale  20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in 
materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei 
consiglieri regionali) e  successive modificazioni ed integrazioni 
sono apportate le seguenti modifiche:
       a) dopo il comma 2 dell’articolo 6 sono aggiunti i seguenti 
commi:
           “2-bis). Il consigliere che cessa dal mandato alla fine 
della legislatura dopo aver versato il contributo di cui all’articolo 
4 per un periodo di almeno cinque anni ha la facoltà di chiedere la 
restituzione dei contributi versati nella misura del 100%, senza 
rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
               2-ter). La restituzione dei contributi di cui al comma 2-bis 
comporta la decadenza dal diritto al conseguimento dell’assegno 
vitalizio di cui all’articolo 2 e all’indennità di fine mandato di cui 
all’articolo 3.”.
       b) dopo il comma 5 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente 
comma:
           “5-bis). La facoltà di cui al comma 2-bis si esercita con 
apposita domanda al Presidente del Consiglio regionale da inoltrare, a 
pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di cessazione del 
mandato”.
       c) i commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 7, come aggiunti 
dall’articolo 2, comma 5, lettera a) della legge regionale 14 gennaio 
2000, n. 2, sono abrogati;
       d) i commi 1 e 2  dell’articolo 10 sono modificati come segue:
“1. Le norme della presente legge si applicano ai consiglieri eletti 
per la prima volta al consiglio regionale nelle legislature successive 
a quella della sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto disposto al comma 2 dell’articolo 7, ai consiglieri 
diversi da quelli di cui al primo comma e ai loro eventuali aventi 
causa, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 
regionale 10 febbraio 1983, n. 12 e successive modificazioni ed 
integrazioni, escluso in ogni caso il ricalcolo dell’assegno a seguito 
di successive variazioni della indennità di funzioni.”.
       e) dopo il comma 3 dell’articolo 10 sono aggiunti i seguenti 
commi:
           “3-bis). I consiglieri di cui al comma 2 non più in carica 
nella legislatura 1995/2000 e che non percepiscono già l’assegno 
vitalizio, ma che hanno percepito l’indennità di fine mandato, hanno 
facoltà di rinunciare all’assegno vitalizio e di ottenere la 
restituzione dei contributi versati a tale titolo, senza rivalutazione 
monetaria né corresponsione di interessi. Tale facoltà deve essere 
esercitata, con le modalità di cui all’articolo 6, comma 5 bis, entro 
il termine del 30 giugno 2000.
               3-ter). I consiglieri di cui al comma 2 in carica nella 
legislatura 1995/2000 hanno facoltà di ottenere la restituzione dei 
contributi versati nella misura del 100% senza rivalutazione monetaria 
né corresponsione di interessi e con detrazione dei contributi 
eventualmente già riscossi. Tale facoltà deve essere esercitata, con 
le modalità di cui all’articolo 6, comma 5 bis, entro il 30 giugno 
2000. La restituzione dei contributi comporta la decadenza dal diritto 
al conseguimento dell’assegno vitalizio e dell’indennità di fine 
mandato.”.
11. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
- la descrizione del capitolo 2.2.2.1.2908 “Contributi per 
l'inserimento sociale e lavorativo delle persone a rischio di 
emarginazione e per l'eliminazione di barriere architettoniche in 
immobili adibiti a civile abitazione di persone portatrici di 
handicap” è così modificata “Contributi per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche in immobili adibiti a civile abitazione di 
persone anziane o portatrici di handicap”, ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 74, comma 2, lettera c) della legge regionale 7 gennaio 
1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi 
socio-assistenziali della Regione Lombardia);
- all’ambito 2, settore 2, obiettivo 2 è istituito il capitolo 
2.2.2.1.5214 ”Rimborso agli enti pubblici e privati interessati degli 
oneri sostenuti per le trasformazioni tecniche dei centralini 
telefonici per non vedenti”, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 
79, comma 4 della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 
(Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali 
della Regione Lombardia); 
- all’ambito 2, settore 4, obiettivo 2 è istituito per memoria il 
capitolo 2.4.2.2.5215 ”Contributi straordinari a fondo perduto per 
l'iniziativa Frisl Beni culturali — Spettacolo” ;
- la descrizione del capitolo 4.2.1.1.4963 è così modificata: “Spese 
per il conferimento delle funzioni tecnico amministrative in materia 
di trasporto pubblico, impianti a fune e sistemi a guida vincolata, 
navigazione interna a favore delle amministrazioni provinciali, delle 
comunità montane e dei comuni”, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, 
degli articoli 5 e 6 comma 1 e dell’articolo 31, commi 1 e 2 della 
legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico 
locale in Lombardia);
- la descrizione del capitolo 4.2.2.2.4956 è così modificata: “Spese 
per l’avvio e l’impianto delle attività delegate in materia di demanio 
delle acque interne ai comuni lacuali rivieraschi”, ai sensi  
dell’articolo 6, comma 2, lettere a) e b) e dell’articolo 31, comma 3, 
lettera f) della legge regionale 22/98.
12. Sono autorizzate variazioni compensative ai sensi dell’articolo 
36, comma 7-quinquies della legge regionale 34/1978 e successive 
modificazioni ed integrazioni, tra il capitolo  2.4.2.2.5215 e il 
capitolo 2.4.2.2.5102, appartenenti al gruppo capitoli “2.4.2.2.5102”.
13.  Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali 
per la famiglia) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 10, il terzo e quarto periodo sono sostituiti 
dal  seguente:
“Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alle 
agevolazioni, verranno stipulate convenzioni integrative con gli 
istituti di credito già convenzionati con la regione per l’erogazione 
dei contributi previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia 
residenziale pubblica; la regione potrà stipulare la convenzione 
integrativa di cui al presente comma anche con altri istituti di 
credito prescelti dai beneficiari che non risultassero già 
convenzionati. “;
b) all’articolo 6, il comma 9 è così sostituito:
“9. Sono autorizzate per l’esercizio finanziario 2000 variazioni 
compensative ai sensi dell’articolo 36, comma 7-quinquies della legge 
regionale 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i 
seguenti capitoli: 2.2.9.1.5093, 2.2.9.1.5091, 2.2.9.1.5092, 
2.2.9.1.5090, 2.2.9.1.5104, 2.2.9.1.5109, appartenenti al gruppo 
capitoli “2.2.9.1.5090”.”.
14. All’elenco “E“ relativo ai capitoli di spesa collegati ai fini 
delle variazioni compensative ex articolo 36, comma 7-quinquies della 
legge regionale 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, 
allegato al bilancio per l’esercizio finanziario 2000, sono aggiunti 
il gruppo capitoli “2.2.9.1.5090” e il gruppo capitoli “2.4.2.2.5102”.
15. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) 
e successive modificazioni ed integrazioni, è apportata la seguente 
modifica:
a) dopo il comma 3 dell’articolo 50 è aggiunto il seguente 3-bis:
“3-bis. Per facilitare la realizzazione di programmi comunitari, le 
economie realizzate sugli impegni assunti nei due esercizi finanziari 
precedenti e imputati ai capitoli di cofinanziamento della UE, dello 
Stato e della Regione, nonché quelli relativi ai fondi per l’ulteriore 
finanziamento, possono essere reiscritte nella competenza 
dell’esercizio finanziario in corso con le procedure di cui al 
presente articolo.”.
16. Al fine di consentire la completa realizzazione degli interventi 
in corso relativi all’iniziativa A) Anziani, finanziati a valere sul 
F.R.I.S.L. 1992/1993, può essere concessa per l’ultimazione dei 
lavori, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 12 della legge 
regionale 14 dicembre 1991, n. 33 “Modifiche ed integrazioni della 
l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, 
sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e successive 
modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture 
sociali Lombardia (FRISL)”, una ulteriore proroga per un periodo non 
superiore a 365 giorni.
17. Alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in 
materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine) è apportata 
la seguente modifica:
a) il comma 3 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“3. Le modalità di rimborso, da effettuarsi anche mediante apposite 
aperture di credito, secondo le procedure previste dalla legge 
regionale 10 novembre 1979, n. 57 (Procedure della gestione contabile 
dei delegati alla spesa), e successive modificazioni ed integrazioni, 
sono disciplinate dai provvedimenti della Giunta regionale di cui 
all’articolo 2, comma 1.”.
18. Alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 23 (Partecipazione della 
Regione alla Finlombarda S.p.a per lo sviluppo della Lombardia) sono 
apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) del comma primo dell’articolo 3 è sostituita dalla 
seguente:
“e) che sia assicurata l’adeguata rappresentanza della Regione negli 
organi amministrativi della società, secondo le forme stabilite dallo 
Statuto e dalla legge regionale;";
b) la lettera f) del comma primo dell’articolo 3 è abrogata;
c) il comma primo dell’articolo 4 è abrogato;
d) il comma secondo dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“I rappresentanti regionali sono vincolati nell’esercizio del mandato 
all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione.”.
19. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 “Modifiche ed 
integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ”Norme sulle 
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della 
Regione” e successive modificazioni. Istituzione del fondo 
ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)” sono 
apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 5 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
 “5. I provvedimenti di cui al precedente comma 4 sono comunicati 
entro 5 giorni alla commissione consiliare competente in materia di 
programmazione e bilancio che può motivatamente chiederne il riesame 
entro i successivi 15 giorni.”;
b)  Il comma 7 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
 “7. Il provvedimento di cui al comma 4 ha valore di concessione dei 
contributi in esso previsti e dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità e urgenza delle opere.”.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 23 del 1975 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 23 del 1975 Articolo 4

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1978 Articolo 50

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 33 del 1991 Articolo 10

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 12 del 1995 Articolo 6

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 12 del 1995 Articolo 7

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 12 del 1995 Articolo 10

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 23 del 1999 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 23 del 1999 Articolo 6

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1999 Articolo 6

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 4 del 2000

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1978

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1978 Articolo 36

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 1986 Articolo 74

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 1986 Articolo 79

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 33 del 1991 Articolo 12

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 12 del 1995

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 12 del 1995 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 12 del 1995 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 12 del 1995 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 12 del 1995 Articolo 6

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 6

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 31

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1999 Articolo 2

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ARTICOLO 2

(Disposizioni finanziarie)
1. A seguito del mancato accertamento ed utilizzo nell’esercizio 1999 
delle risorse messe a disposizione dalla fondazione Cariplo e già 
stanziate con legge regionale 14 agosto 1999, n. 18 (Variazioni al 
bilancio per l’esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 
1999/2000 — II provvedimento di variazione) articolo 1 comma 22 per 
gli interventi urgenti di ripristino del palazzo Bagatti Valsecchi e’ 
autorizzata, per l’esercizio finanziario 2000, la spesa di L. 
2.000.000.000 utilizzando all’uopo il contributo di pari importo della 
fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
2. In relazione all’istituzione del fondo, alimentato con risorse 
statali, per l’abbattimento degli interessi sui mutui contratti per 
l’accesso alla prima casa di cui all’articolo 6, comma 3 della legge 
regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la 
famiglia), allo stato di previsione delle entrate e delle spese del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti 
variazioni: la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del 
capitolo 2.1.5088  “Economie derivanti da trasferimenti statali in 
annualità  di edilizia  residenziale pubblica” è incrementata di L. 
80.000.000.000; la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del 
capitolo 2.2.9.1.5089 “Fondo per l'abbattimento degli interessi sui 
mutui contratti per l'accesso alla prima casa - finanziamento statale” 
è incrementata di L. 80.000.000.000.
3. Gli impegni sul capitolo 2.2.9.1.5089 sono subordinati 
all’accertamento del corrispondente importo sul capitolo di entrata 
2.1.5088.
4. In attuazione dell’articolo 4, comma 134, lettera c) della legge 
regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie 
in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59 )) relativo alle funzioni delegate delle attività di 
censimento, inventariazione e catalogazione di beni culturali è 
autorizzata, per l’esercizio finanziario 2000, la spesa di L. 
500.000.000.
5. All’onere di L. 500.000.000 di cui al comma 4 si provvede mediante 
riduzione di pari importo della dotazione finanziaria di competenza e 
di cassa del “Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per 
l'adempimento di  funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di 
previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000, 
utilizzando all’uopo le risorse previste alla voce 2.4.2.1.9153 “Pdl - 
oneri derivanti dalla delega catalogazione beni culturali”.
6. Alla determinazione della spesa di cui al comma 4 per gli anni 
successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai 
sensi dell’articolo 22,  comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, 
n. 34 e successive modificazioni ed  integrazioni.
7. In relazione all’articolo 6, comma 2, lettere a) e c) e 
all’articolo 11, comma 3 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 
(Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia), come modificato 
dall’articolo 3, comma 135, lettera n) della legge regionale 1/2000, 
concernenti il conferimento di compiti e funzioni amministrative ai 
comuni in materia di navigazione, uso e gestione  del demanio delle 
acque  interne, compreso il rilascio delle concessioni, ed  in 
attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 44863 del 5 agosto 1999 
di approvazione  dello schema di accordo di programma tra la Regione 
ed i Comuni rivieraschi dei laghi lombardi, è autorizzata per 
l’esercizio finanziario  2000 la spesa di L. 1.200.000.000, quale 
quota parte dei proventi concessori per l’anno 2000 da corrispondere 
una tantum ai comuni rivieraschi.
8. All’onere di L. 1.200.000.000 di cui al comma 7 si provvede 
mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di 
competenza e di cassa del “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” 
iscritto al cap. 5.3.1.1.537 dello stato di previsione delle spese  
del bilancio per l’esercizio finanziario 2000.
9. In relazione alla D.G.R. n. 38770 del 2 ottobre 1998 concernente 
l’approvazione della proposta di risoluzione transattiva ed il 
Protocollo d’Intesa stipulato il 30 settembre 1998 tra Regione 
Lombardia, Comune di Rodano, Comune di Pioltello, Provincia di Milano, 
Parco Agricolo Sud Milano ed in attuazione di quanto proposto dal 
gruppo di lavoro intersettoriale previsto dal protocollo stesso nella 
riunione del 27 gennaio 2000, è autorizzata per l’esercizio 
finanziario 2000 la spesa di L. 1.300.000.000 per gli interventi 
economico — finanziari della Regione stessa a favore delle 
amministrazioni comunali di Rodano e Pioltello per le spese da esse 
sostenute in relazione alla messa in sicurezza e bonifica delle 
discariche all’interno dell’area di proprietà della “società SISAS”.
10. L’erogazione della somma  di L. 1.300.000.000 di cui al comma 9 è 
subordinata all’avvenuto accertamento dell’importo di L. 921.210.031, 
relativo al mancato utilizzo e alla restituzione alla Regione del 
finanziamento concesso con D.G.R. 31700 del 30 dicembre 1992 a favore 
del Comune di Rodano per i lavori di bonifica.
11. All’onere di L. 1.300.000.000, si provvede per L. 920.000.000 
mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di 
competenza e di cassa del “Fondo di riserva per le spese impreviste” 
iscritto al capitolo 5.3.1.1.538 e per L. 380.000.000 mediante 
corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e 
di cassa del “Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per 
l’adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di 
previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000, 
utilizzando all’uopo le risorse previste alla voce 4.3.8.1.9004 “PDL - 
direttiva 'Seveso 2' in materia di rischi industriali”.
12. In relazione all’attestamento di alcune corse di trasporto 
pubblico locale di persone gestite dalla società “Sgea Lombardia 
s.p.a.” alla stazione MM2 “Famagosta”, disposto con D.G.R. n. 34517 
del 6 febbraio 1998 e n. 36443 del 6 febbraio 1998, ed al conseguente 
aumento di percorrenza ammissibile a contributo d’esercizio, è 
autorizzata per l’esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 
46.179.000.
13. In attuazione degli articoli 4 e 31 della legge regionale 22/1998 
concernenti il trasferimento di funzioni amministrative alle Provincie 
in materia di trasporto pubblico locale, è autorizzata per l’esercizio 
finanziario 2000 la spesa di L. 750.000.000 quale contributo a saldo 
per le spese sostenute nel secondo semestre 1998 dalle Amministrazioni 
Provinciali.
14. All’onere di L. 796.179.000 di cui ai commi 12 e 13, si provvede 
mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di 
competenza e di cassa del capitolo 4.1.1.1.2156 “Spese per studi 
finalizzati alla predisposizione dei piani regionali dei trasporti e 
della viabilità”, dello stato di previsione delle spese del bilancio 
per l’esercizio finanziario 2000.
15. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 
per l’esercizio finanziario 2000, sono apportate le seguenti 
variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
- al titolo 3, categoria 4 è istituito il capitolo 3.4.5208 “Rimborso 
del contributo concesso al Comune di Rodano per i lavori di bonifica 
della discarica” con la dotazione finanziaria di competenza  e di 
cassa di L. 921.210.031;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 
3.8.5011 “Contributo della fondazione Cariplo per interventi urgenti 
di ripristino del palazzo Bagatti Valsecchi” e’ incrementata  di L. 
2.000.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 
2.1.5088 “Economie derivanti da trasferimenti statali in annualità  di 
edilizia residenziale pubblica” è incrementata di L. 80.000.000.000.
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 
- la dotazione finanziaria  di competenza e di cassa  del capitolo 
1.2.3.2.5012  “Spese per interventi urgenti di ripristino del palazzo 
Bagatti Valsecchi”  e’ incrementata  di L. 2.000.000.000;
- all’ambito 2, settore 4, obiettivo 2 è istituito il capitolo 
2.4.2.1.5209 “Contributi alle Province per funzioni delegate relative 
a censimento, inventariazione e catalogazione di beni culturali” con 
la dotazione finanziaria di competenza e di cassa  di L. 500.000.000;
- all’ambito 4, settore 2, obiettivo 2 è istituito il capitolo 
4.2.2.1.5210 “Riversamento ai comuni di quota parte degli introiti 
derivanti dai canoni di concessione del demanio lacuale relativi 
all’anno 2000” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa  
di L. 1.200.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa  del capitolo 
5.3.1.1.537 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie ” è ridotta di 
L. 1.200.000.000;
- all’ambito 4, settore 3, obiettivo 1 è istituito il capitolo 
4.3.1.1.5211 “Spese per l’attuazione del protocollo d’intesa tra 
Regione Lombardia, Comuni di Pioltello e Rodano, Provincia di Milano e 
Parco Agricolo Sud Milano” con la dotazione finanziaria di competenza  
e di cassa di L. 1.300.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 
5.3.1.1.538 “Fondo di riserva per le spese impreviste” è ridotta di L. 
920.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 
5.2.1.1.546 “Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per 
l’adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi è ridotta di L.  880.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 
2.2.9.1.5089 “Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui 
contratti per l'accesso alla prima casa - finanziamento statale” è 
incrementata di L. 80.000.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 
4.1.1.1.2156 “Spese per studi finalizzati alla predisposizione dei 
piani regionali dei trasporti e della viabilità ” è ridotta di L. 
796.179.000;
- all’ambito 4, settore 2, obiettivo 1 è istituito il capitolo 
4.2.1.1.5212 “Contributi a favore della società “Sgea Lombardia 
s.p.a.” per l’anno 1998 a seguito di attestamento corse ‘MM2 
Famagosta’ ” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di 
L. 46.179.000;
- all’ambito 4, settore 2, obiettivo 4 è istituito il capitolo 
4.2.4.1.5213 “Contributo alle Amministrazioni provinciali per il 
pagamento delle spese sostenute nel periodo 1.7.1998/31.12.1998 per 
l’esercizio delle funzioni amministrative loro delegate e quelle loro 
sub-delegate” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di 
L. 750.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 
2.2.2.1.2908 “Contributi per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche in immobili adibiti a civile abitazione di persone 
anziane o portatrici di handicap ” è ridotta di L. 150.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 
2.2.2.1.5214 ”Rimborso agli enti pubblici e privati interessati degli 
oneri sostenuti per le trasformazioni tecniche dei centralini 
telefonici per non vedenti” è incrementata di L. 150.000.000.
16. Gli impegni sul capitolo 4.2.2.1.5210 sono subordinati agli 
effettivi introiti accertati sul capitolo 1.1.205.
17. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a 
spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi 
dell’articolo 22 della legge regionale 34/1978, e successive 
modificazioni ed integrazioni sono autorizzate le sottoindicate 
variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per il 
triennio 2000/2002, come da tabella n. 1.
18. All’onere complessivo di cui al comma 17 pari a L. 6.732.489.845 
di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2000, di cui L. 
5.411.310.845 in conto capitale e L. 1.321.179.000 di parte corrente 
si provvede per la parte in capitale, per L. 921.210.031 con la 
disponibilità di cui al comma 10 e per la rimanente somma di L. 
4.490.100.814 mediante corrispondente riduzione della dotazione 
finanziaria di competenza e di cassa del “Fondo di riserva per le 
spese obbligatorie” iscritto al capitolo 5.3.1.1.537 dello stato di 
previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000; 
per la parte corrente per L. 1.000.000.000 mediante corrispondente 
riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del 
capitolo 1.2.10.1.3836 “Ritenute sugli interessi di depositi e conti 
correnti” e per L. 321.179.000 mediante corrispondente riduzione della 
dotazione finanziaria di competenza e di cassa del “Fondo di riserva 
per le spese obbligatorie” iscritto al capitolo 5.3.1.1.537 dello 
stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2000.
19. Sono autorizzate per gli anni 2000 e 2001 le riduzioni di spese 
già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli 
importi e per i capitoli di cui all’allegata tabella n. 2. 
20. E’ autorizzata per gli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002  la 
spesa complessiva, relativa agli interventi di cui alla tabella n. 3, 
di L. 91.919.149.783 di cui:
- L. 44.243.870.195 per il 2000 di cui L. 32.178.821.000 di parte 
corrente e L.12.065.049.195 in conto capitale;
- L. 2.537.639.794 in conto capitale per l’anno 2001;
- L. 45.137.639.794 in conto capitale per l’anno 2002.
21. Alla copertura dell’onere di L. 44.243.870.195 per competenza e 
cassa delle spese autorizzate per il 2000 di cui L. 32.178.821.000 di 
parte corrente e L. 12.065.049.195 in capitale, si provvede per la 
parte in conto capitale, per L. 11.338.789.829 mediante utilizzo delle 
disponibilità in conto capitale conseguenti alle riduzioni delle 
autorizzazioni di spesa di cui al comma 19 e per la restante somma di 
L. 726.259.366 mediante corrispondente riduzione della dotazione 
finanziaria di competenza e di cassa del “Fondo di riserva per le 
spese obbligatorie” iscritto al capitolo 5.3.1.1.537 dello stato di 
previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000; 
alla copertura della parte corrente di L. 32.178.821.000 si provvede 
per L. 30.000.000.000 con le disponibilità di parte corrente 
conseguenti alle riduzioni di autorizzazioni di spesa di cui al comma 
19 e per la rimanente somma di L. 2.178.821.000 mediante 
corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e 
di cassa del “Fondo di riserva per le spese obbligatorie”  iscritto al 
capitolo 5.3.1.1.537 dello stato di previsione delle spese del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2000.
22. Alla copertura dell’onere in conto capitale di L. 2.537.639.794 
per l’anno 2001, di cui al comma 20, si  provvede per L. 537.639.794 
con le risorse resesi disponibili per lo stesso anno di cui al comma 
17 e per la rimanente somma di L. 2.000.000.000 mediante utilizzo, per 
pari importo, delle disponibilità in conto capitale conseguenti alle 
riduzioni di autorizzazioni di spesa per l’anno 2001 di cui al comma 
19; alla copertura dell’onere in conto capitale di L. 45.137.639.794 
per l’anno 2002, di cui al comma 20, si provvede mediante utilizzo, 
per pari importo, delle disponibilità in conto capitale per l’anno 
2002 di cui al comma 17.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 18 del 1999 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 23 del 1999 Articolo 6

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 2000 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1978 Articolo 22

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 22 del 1998 Articolo 31

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1978 Articolo 22

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